STATUTO

Associazione “Amici di Giovanni Bassanesi”

 

 

Art. 1 Denominazione

Con la denominazione Amici di Giovanni Bassanesi è costituita un’associazione secondo gli art. 60 e seguenti del CCS.

Art. 2 Scopo

L’associazione Amici di Giovanni Bassanesi ha lo scopo di approfondire la conoscenza storica e di promuovere in varie forme la memoria dell’azione di Resistenza al Fascismo condotta da Giovanni Bassanesi e dal movimento Giustizia e Libertà (in seguito “GL”), costituito da Carlo Rosselli.

 L’Associazione Amici di Giovanni Bassanesi si impegna:

  • a commemorare il decennale del volo organizzato da GL e compiuto da Giovanni Bassanesi l’11 luglio 1930;
  • a diffondere l’informazione sull’antifascismo in particolare in Svizzera mediante incontri, conferenze, pubblicazioni e altri mezzi (proiezioni films, documentari, ecc.).

Art. 3 Membri dell’Associazione

 Possono diventare membri dell’Associazione tutti coloro che riconoscono il valore politico e morale dell’azione antifascista di GL e di Giovanni Bassanesi e che sono disposti a sostenere quanto definito agli art. 1. e 2.

 L’Associazione è aperta anche ai membri collettivi.

 Può ricevere il titolo di membro onorario la persona la cui attività o opera è stata particolarmente meritevole in relazione allo scopo dell’Associazione.

 L’adesione all’Associazione avviene mediante il pagamento della tassa sociale annua (minimo fr. 20.-).

 In caso di mancato versamento della tassa annuale per tre anni di seguito, il socio moroso è ritenuto dimissionario e viene radiato dall’elenco dei membri.

Art. 4 Organi della società

Gli organi della società sono: 

  • l’Assemblea dei soci
  • il Comitato
  • la Commissione di revisione dei conti.

 Art. 5 Assemblea e competenze

 1)    Il periodo amministrativo è fissato dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L’assemblea ordinaria si tiene entro la fine dell’anno seguente il periodo contabile.

 2)    E’ convocata, mediante lettera personale ai soci, inviata almeno 15 giorni prima della data di convocazione, con l’elenco delle trattande.

 3)    Un’assemblea straordinaria può essere convocata:

  • dal Comitato
  • da uno quinto dei soci che presentano istanza scritta al Comitato indicando l’elenco delle trattande brevemente motivato.

 La convocazione avviene come per l’Assemblea ordinaria.

 4)    L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice. Le sue competenze sono:

  • la nomina del Presidente dell’Associazione, del Comitato, dei Revisori e dell’Archivista;
  • la discussione e approvazione delle relazioni annuali del Comitato;
  • la discussione e approvazione dei conti annuali;
  • la decisione su ogni altra trattanda all’ordine del giorno.

Art. 6 Comitato e competenze

Il Comitato si compone :

del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del Cassiere e di eventuali altri membri.

Le funzioni di segretario e di cassiere possono essere svolte anche dalla stessa persona.

I membri del Comitato sono eletti dall’Assemblea generale per un periodo di 4 anni. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Comitato può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Competenze:

- convoca l’assemblea ordinaria;

- elabora le proposte miranti ad attuare gli scopi dell’Associazione definiti all’art.2.,con un programma d’attività annuale.

Art. 7 Commissione di revisione

L’Assemblea generale nomina due revisori dei conti e due supplenti. Il loro mandato dura due anni e può essere prorogato.

Art. 8 Archivio

Viene creato un Archivio che raccoglie  documenti e testimonianze originali o in fotocopia, formato CD ecc. attinenti all’azione di Giovanni Bassanesi e di GL e riguardanti in particolare il coinvolgimento di Lodrino e del Cantone Ticino.

La sede dell’Archivio è l’abitazione dell’Archivista o del Presidente dell’Associazione.

Art. 9 Patrimonio sociale

Gli impegni assunti dall’Associazione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale. È quindi esclusa ogni responsabilità personale dei soci per i debiti dell’Associazione.

L’attività sociale viene finanziata attraverso:

  • la tassa sociale annua (minimo Fr. 20.-);
  • contributi e sussidi pubblici;
  • donazioni, legati o attribuzioni a titolo gratuito, ecc.

Art. 10 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso dalla maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea generale, convocata espressamente a tale scopo.

L’atto di scioglimento dovrà contenere le disposizioni riguardanti l’impiego dei fondi e la destinazione dell’Archivio.

Art. 11 Entrata in vigore e modifiche

Lo Statuto entra in vigore il 19 maggio 2010 con l’approvazione dell’Assemblea costitutiva dell’Associazione.

I cambiamenti possono essere discussi e approvati in occasione dell’Assemblea ordinaria, solo se figurano all’ordine del giorno.

 

Il Presidente dell’Assemblea                                la Verbalista

Celestino Falconi                                                   Maris Martinetti Scapozza

 

Lodrino, 19 maggio 2010

 

 

 

Modifiche agli art. 3 cpv 2 e art. 5 cpv 1 sono state approvate nel corso dell’assemblea ordinaria del 20 giugno 2011.

 

Modifiche agli art. 3 cpv 3 e art. 6 attribuzione titolo membro onorario, sono state approvate nel corso dell’assemblea ordinaria del 27 marzo 2014.

 

Modifiche agli art. 3  cpv 5 e art 5 cpv 1 sono state approvate nel corso dell’Assemblea ordinaria del 22 maggio 2017.